Bonus prima casa giovani under 36 anni.
Questo bonus introdotto dal decreto Sostegni bis permette ai giovani con età fino a 36 anni di non pagare le imposte sull’acquisto della prima casa.
BENEFICIARI:
Il bonus prima casa under trentasei spetta a chi non ha ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui viene fatto il rogito e ha un Isee massimo di 40.000 euro. Se il trentaseiesimo anno di età viene compiuto nello stesso anno del rogito non si potrà avere diritto all’agevolazione. L’Isee da utilizzare dovrà essere in corso di validità all’atto del rogito, pertanto dovrà essere richiesto necessariamente prima e i suoi estremi andranno indicati anche nell’atto di compravendita.
A questi requisiti si dovranno aggiungere quelli fondamentali di legge, necessari a poter usufruire delle cosiddette “agevolazioni prima casa”.
Se uno solo degli acquirenti ha meno di 36 anni, solo lui può usare il bonus under 36 per la quota di sua spettanza, l’altro acquirente o gli altri acquirenti utilizzano i benefici prima casa se ne hanno i requisiti e in caso contrario devono versare le imposte dovute in misura piena.
IMPORTO DEL BONUS:
Fermo restando i requisiti di cui sopra, in sede di acquisto della prima casa il giovane under 36 (acquirente):
- se compra da privato non deve versare l’imposta di registro del 2% calcolata sul valore catastale così come le imposte ipotecarie e catastali.
- se compra da un’impresa e quindi deve versare l’Iva al 4% sul prezzo d’acquisto, ottiene un credito d’imposta di pari importo che può recuperare tramite la dichiarazione dei redditi oppure usarlo in compensazione. Anche in questo caso non sono dovute le imposte di registro, quelle ipotecarie e quelle catastali.
IMMOBILI AGEVOLABILI:
Si può accedere al bonus under 36 per l’acquisto di case che rientrano nelle agevolazioni prima casa, pertanto sono esclusi gli immobili di lusso (accatastati come A1, A8 o A9). Sono esclusi gli immobili ricevuti a titolo di donazioni o successioni. Sono invece ammessi gli acquisti avvenuti tramite asta giudiziale. In caso di acquisto di pertinenze dell’ abitazione principale come box o cantine, anche con atto successivo, si potrà usufruire ugualmente del bonus under 36.
Non sono previste agevolazioni per la registrazione del contratto preliminare d’acquisto, dove si dovrà versare ugualmente l’imposta di registro. Si avrà diritto però al rimborso della stessa una volta che si stipulerà il contratto definitivo d’acquisto. Per ottenere il rimborso occorrerà presentare apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro tre anni dalla stipula del contratto di compravendita finale. Non saranno rimborsabili le imposte pagate in misura fissa in sede di registrazione del preliminare.
AGEVOLAZIONE IMPOSTA SUL MUTUO UNDER 36 ANNI:
Se per l’acquisto della casa per cui si usufruisce del bonus under 36 si stipula il mutuo, non è dovuta l’imposta sostitutiva in sede di erogazione del mutuo.