Bonus 150 euro “una tantum”
nuovo bonus “una tantum” pari a 150 euro istituito dal DL Aiuti ter approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso GU 23/09/2022 DL144/2022.
Soggetti coinvolti:
LAVORATORI DIPENDENTI (ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro domestico) aventi una retribuzione lorda relativa al mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. Sarà riconosciuta, previa autocertificazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche, di non averlo ricevuto da altro datore di lavoro e di non essere possessore di reddito di cittadinanza. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS come congedi, ferie e malattie.
PENSIONATI titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il giorno 1 Ottobre 2022. Sarà riconosciuto dall’INPS, nel mese di Novembre 2022 e in modo completamente automatico qualora il pensionato sia titolare di reddito personale assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Il bonus da 150 euro sarà corrisposto dall’ente, sulla base dei dati disponibili e pertanto soggetto a successiva verifica reddituale.
AUTONOMI E ALTRE CATEGORIE di cui ai commi 8-9-10-11-12-13-14-15-16 del succitato decreto:
- lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro del DL 50 2021 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto.
- disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL percepita nel mese di novembre 2022.
- percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel corso del 2021.
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data del 24.9.2022, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data del 24.9.2022, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- collaboratori sportivi beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro.
- lavoratori autonomi, privi dipartita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data alla Gestione separata.
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro; titolari di partita IVA attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata.
- nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza ad eccezione di quelli in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti