Esenzione Canone TV Rai (soggetti di età pari o superiore a 75 anni).
Tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 75 anni, con un reddito annuo complessivo (proprio, sommato a quello del coniuge) non superiore a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare richiesta per essere esonerati dal pagamento del canone TV Rai (imposta sul possesso di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive in Italia”) .
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
Una volta presentata la richiesta di esonero dal pagamento del canone TV RAI , quest’ultima resta valida in modo illimitato ovvero non vi sarà bisogno di rinnovarla annualmente. Qualora invece si dovessero perdere i requisiti previsti per poter beneficiare del succitato esonero, occorrerà presentare una dichiarazione di variazione chiedendo il ripristino dell’imposta.
Le nostre sedi sono operative per fornire assistenza sulla compilazione della richiesta di esonero canone TV RAI.