Mese: Novembre 2023

Saldo IMU 2023 (scadenza 18 Dicembre 2023)

Entro il 18 Dicembre 2023 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’IMU per l’annualità in corso, a titolo di saldo su quanto dovuto per l’intero periodo 2023.

Dovranno effettuare il versamento entro il 18 Dicembre 2023 tutti i contribuenti che possiedono seconde case e/o immobili rientranti in una delle seguenti categorie:

  • Fabbricati (ad eccezione di prima casa e relative pertinenze)
  • Aree fabbricabili;
  • Terreni agricoli.

Ai fini IMU sono esenti le abitazioni principali di tutte le categorie catastali ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di pregio o storici). Sono soggetti passivi dell’IMU (ex art. 9, co. 1 D.Lgs. n. 23/11):

  • Il proprietario dell’immobile;
  • Il soggetto titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Non è soggetto passivo il nudo proprietario;
  • Il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing;
  • Il concessionario di aree demaniali in regime di concessione.

I nostri uffici, sono operativi per il calcolo e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento del SALDO IMU avente scadenza in data 18 Dicembre 2023.

Cessazione fruizione Reddito di Cittadinanza al 31 Dicembre 2023

Messaggio INPS numero 4179 del 24-11-2023

Con riferimento alla misura del Reddito di Cittadinanza (Rdc), la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 318, ne ha disposto la cessazione a far data dal 1° gennaio 2024.

Per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.

La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Tenuto conto, peraltro, dei termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello della richiesta, non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza  oltre la data del  30 novembre p.v.

Nel caso di domande presentate all’Istituto per il tramite di intermediari, verrà consentita, anche attraverso il canale dell’interoperabilità, la trasmissione di tali domande fino alla data del 20 dicembre p.v., purché presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre p.v.

La data del 30 novembre p.v. rappresenta anche il termine indicato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di modifica dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità.

Tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta,  verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.

Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre, si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.

fonte: www.inps.it

“Assegno di Vedovanza” su pensioni di reversibilità (sentenza 7668/96 – Corte di Cassazione).

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 7668/96, il coniuge superstite inabile rientra tra i beneficiari dell’assegno al nucleo (c.d. “assegno di vedovanza). È previsto che sulla pensione di reversibilità SO (Fondo lavoratori dipendenti) siano corrisposti gli assegni familiari.

Il beneficio può essere richiesto direttamente dal coniuge superstite tramite domanda da presentare all’inps.

I requisiti sono:

  1. essere titolari di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente (settore privato o pubblico). Sono escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom).
  2. Essere inabili a proficuo lavoro. La valutazione spetta ai sanitari dell’INPS ma se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile, si è esonerati da visite c/o uffici sanitari dell’INPS.
  3. Possedere redditi inferiori al limite stabilito annualmente.

E’ inoltre possibile richiedere gli arretrati nel limite massimo della prescrizione quinquennale.

Pertanto, se sei titolare di pensione di reversibilità, rivolgiti alle nostre strutture per verificare se sulla tua pensione è già presente “l’assegno di vedovanza”. Qualora non fosse presente, potremmo verificare requisiti e fattibilità nonché predisporre la richiesta da inoltrare all’inps.

Ti aspettiamo in sede.