Reddito di Emergenza (REM) – Bonus Domestici – Bonus Vacanze. Tutti i provvedimenti contenuti nel “Decreto Rilancio”.

Mag 29, 2020 Avvisi, News

Reddito di Emergenza (REM) – Bonus Domestici – Bonus Vacanze. Tutti i provvedimenti contenuti nel “Decreto Rilancio”.

REDDITO DI EMERGENZA – REM + REM2 + REM3 (ULTERIORI 2 MENSILITA’ ovvero Novembre e Dicembre)

Requisiti per poter accedere al REM:

  • residenza in Italia del richiedente;
  • un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a €15.000.
  • reddito familiare riferito al mese di aprile di importo inferiore  all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di seguire il principio di cassa.
  • patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a €10.000 per nucleo composto da una persona, tale soglia è incrementata di €5.000 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di €20.000. Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente  la soglia è incrementata di €5.000.

Non si ha diritto al reddito di emergenza:

  • uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità prevista dal decreto “Cura Italia”;
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza;
  • se pensionati ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità;
  • se detenuti o ricoverati in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato. In questi casi rimane il diritto ad accedere al beneficio per i rimanenti componenti del nucleo familiare ovvero non devono essere conteggiati sulla scala di equivalenza detenuti e/o ricoverati a totale;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Riportiamo di seguito le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica appartenenti alle seguenti categorie per i quali non è possibile ottenere il REM:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici.

Compatibilità con Disoccupazione NASPI e CASSA INTEGRAZIONE:

Il REM è compatibile con disoccupazione e cassa integrazione ma in questi casi bisognerà fare attenzione in presenza di:

  • NASPI: il reddito percepito deve essere conteggiato insieme agli altri redditi percepiti dalla famiglia, nel mese di aprile, al fine di verificare il requisito del reddito familiare;
  • CASSA INTEGRAZIONE: il reddito percepito ad aprile deve essere conteggiato con quelli del nucleo al fine di verificare il requisito del reddito familiare. Si ricorda che in caso di titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo, non si ha diritto alla prestazione.

Documenti da presentare e/o richiedere ai nostri uffici:

Prima di presentare la domanda è necessario essere in possesso del modello ISEE in corso di validità.

Nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia perso o ridotto la propria attività lavorativa, è possibile richiedere l’ISEE Corrente al fine di aggiornare il proprio calcolo ISEE con redditi riferiti all’ultimo periodo e non ai due anni precedenti così come previsto dall’ISEE ordinario.

Munirsi di IBAN bancario, postale o carta prepagata dotata di iban, in caso contrario sarà possibile optare per la modalità vaglia postale. 

Importo del REM:

L’importo minimo complessivo del bonus è pari a €800 (erogato in due quote da €400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a €1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da €800). L’importo massimo del beneficio viene portato ad €1.680 (due quote mensili da €840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.

Ad esempio:

  • famiglia di 1 persona: importo complessivo €800 (due mensilità da €400);
  • famiglia di 2 persone maggiorenni: importo complessivo €1.120 (due mensilità da €560);
  • famiglia di 3 persone, due maggiorenni e un minorenne: €1.280 (due mensilità da €640);
  • famiglia di 4 persone, due maggiorenni e due minorenni: €1.440 (due mensilità da €720);
  • famiglia di 4 persone, tre maggiorenni e un minorenne: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);
  • famiglia di 5 persone, due maggiorenni e tre minorenni: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);

Termini di presentazione del REM:

REM : Le domande andranno presentate entro il termine del 31 Luglio 2020.

REM 2 : Le domande andranno presentate entro il termine del 15 Ottobre 2020.

ATTENZIONE

Rifinanziato il REM 3 per due mensilità (Novembre e Dicembre). Nuovo termine di presentazione delle domande (dal 10/11/2020 al 30/11/2020). I requisiti di accesso restano invariati.

BONUS COLF, BADANTI, LAVORATORI DOMESTICI

E’ un contributo economico a favore di chi svolge il lavoro domestico, dunque prevalentemente colf e badanti, la cui attività lavorativa si è ridotta a causa degli effetti delle disposizioni nazionali per contenere la diffusione del contagio da covid-19. Questi soggetti erano stati esclusi dagli indennizzi per varie categorie di lavoratori introdotti dal decreto Cura Italia. Con il nuovo dl anche chi svolge queste tipologie di lavori avrà diritto ad una indennità una tantum, erogata dall’Inps, con un importo complessivo di 1.000 euro (ovvero l’equivalente di 500 euro per n°2 mensilità).

Possono richiedere il bonus i lavoratori domestici che:

  • hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore;
  • non sono conviventi con il datore di lavoro;
  • hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario complessivo di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19;
  • non percepiscono le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 del decreto Cura Italia (dl 17 marzo 2020, n. 18), ossia i bonus partite IVA, autonomi, lavoratori stagionali, agricoli e dello spettacolo e collaboratori coordinati e continuativi, e in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto;
  • non sono percettori della NASPI;
  • non beneficiano del Reddito di emergenza;
  • non sono titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • non hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

I percettori del Reddito di cittadinanza possono richiedere l’indennità per lavoratori domestici fino al raggiungimento della somma complessiva del bonus, se l’importo del Rdc è inferiore.

Durata:

Il bonus colf e badanti Inps previsto dal decreto Rilancio ha la durata di un bimestre, in quanto viene concesso per i mesi di aprile e maggio 2020.

Importo:

L’importo del bonus lavoratori domestici è pari a 500 euro al mese. L’indennità non concorre alla formazione del reddito, viene erogata in un’unica soluzione per il bimestre di riferimento. 

DECRETO RILANCIO

Ecco la Guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate con tutte le misure previste dal decreto.