Categoria: Avvisi

Cessazione fruizione Reddito di Cittadinanza al 31 Dicembre 2023

Messaggio INPS numero 4179 del 24-11-2023

Con riferimento alla misura del Reddito di Cittadinanza (Rdc), la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 318, ne ha disposto la cessazione a far data dal 1° gennaio 2024.

Per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.

La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

Tenuto conto, peraltro, dei termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello della richiesta, non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza  oltre la data del  30 novembre p.v.

Nel caso di domande presentate all’Istituto per il tramite di intermediari, verrà consentita, anche attraverso il canale dell’interoperabilità, la trasmissione di tali domande fino alla data del 20 dicembre p.v., purché presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre p.v.

La data del 30 novembre p.v. rappresenta anche il termine indicato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di modifica dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità.

Tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta,  verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.

Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre, si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.

fonte: www.inps.it

“Assegno di Vedovanza” su pensioni di reversibilità (sentenza 7668/96 – Corte di Cassazione).

A seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 7668/96, il coniuge superstite inabile rientra tra i beneficiari dell’assegno al nucleo (c.d. “assegno di vedovanza). È previsto che sulla pensione di reversibilità SO (Fondo lavoratori dipendenti) siano corrisposti gli assegni familiari.

Il beneficio può essere richiesto direttamente dal coniuge superstite tramite domanda da presentare all’inps.

I requisiti sono:

  1. essere titolari di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente (settore privato o pubblico). Sono escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom).
  2. Essere inabili a proficuo lavoro. La valutazione spetta ai sanitari dell’INPS ma se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile, si è esonerati da visite c/o uffici sanitari dell’INPS.
  3. Possedere redditi inferiori al limite stabilito annualmente.

E’ inoltre possibile richiedere gli arretrati nel limite massimo della prescrizione quinquennale.

Pertanto, se sei titolare di pensione di reversibilità, rivolgiti alle nostre strutture per verificare se sulla tua pensione è già presente “l’assegno di vedovanza”. Qualora non fosse presente, potremmo verificare requisiti e fattibilità nonché predisporre la richiesta da inoltrare all’inps.

Ti aspettiamo in sede.

ASSISTENZA LEGALE IN SEDE SPECIALIZZATA IN:

  • Ricorsi per riconoscimento Pensione di Accompagnamento.
  • Ricorsi per riconoscimento Pensione d’Invalidità Civile.
  • Ricorsi per riconoscimento Indennità di Frequenza.
  • Ricorsi Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.
  • Infortunistica Stradale.
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Potrai prenotare una consulenza legale nelle seguenti modalità:

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  • chiamando al numero 3381441778
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“Rottamazione-Quater” cartelle di pagamento Agenzia Entrate Riscossione Scadenza prima rata al 31 Ottobre 2023.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in risposta alle richieste di adesione alla “Rottamazione-Quater”, sta inviando una comunicazione di:

  • accoglimento della domanda, contenente:
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute;
    • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale scelta dal contribuente in fase di presentazione della domanda di adesione;
    • i moduli di pagamento precompilati;
  • o diniego (eventuale), con l’indicazione delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

Si prega pertanto di prestare la massima attenzione alle scadenze prestampate sui bollettini e di provvedere al pagamento entro e non oltre il termine stabilito. Si ricorda che il versamento della prima rata dovrà avvenire entro la scadenza del 31 Ottobre 2023.

Bonus Occhiali da vista 2023

Il Bonus Vista è un contributo di importo pari a 50 euro richiedibile una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare avente ISEE non superiore a 10 mila euro. Può essere utilizzato per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Tutti i beneficiari, aventi ISEE non superiore a 10.000 euro, possono richiedere il Bonus Vista a partire dal 5 maggio 2023.  Tale contributo potrà essere erogato sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati e aderenti all’iniziativa (ovvero acquisto da effettuarsi nel periodo dal 5 maggio 2023 al 31 dicembre 2023), sia come rimborso per un acquisto già effettuato nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

I nostri uffici forniranno assistenza alla compilazione della richiesta “bonus occhiali da vista 2023”. Ricordati di portare con te:

  • Documento di riconoscimento e codice fiscale
  • Fattura o documento fiscale di spesa che dimostri l’avvenuto acquisto degli occhiali da vista (ove già acquistati).
  • Identità Digitale SPID
  • indirizzo e-mail personale valido

Acconto IMU 2023 (scadenza 16 Giugno 2023)

Entro il 16 Giugno 2023 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU per l’annualità in corso, a titolo di acconto su quanto dovuto per l’intero periodo 2023.

Dovranno effettuare il versamento entro il 16 Giugno 2023 tutti i contribuenti che possiedono seconde case e/o immobili rientranti in una delle seguenti categorie:

  • Fabbricati (ad eccezione di prima casa e relative pertinenze)
  • Aree fabbricabili;
  • Terreni agricoli.

Ai fini IMU sono esenti le abitazioni principali di tutte le categorie catastali ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di pregio o storici). Sono soggetti passivi dell’IMU (ex art. 9, co. 1 D.Lgs. n. 23/11):

  • Il proprietario dell’immobile;
  • Il soggetto titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Non è soggetto passivo il nudo proprietario;
  • Il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing;
  • Il concessionario di aree demaniali in regime di concessione.

I nostri uffici, sono già operativi per il calcolo e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento dell’acconto IMU avente scadenza in data 16 Giugno 2023.

“Rottamazione-Quater” cartelle di pagamento Agenzia Entrate Riscossione (proroga scadenza invio richieste fissato al 30 Giugno 2023).

La Legge 197/2022, all’art.1 commi da 231 a 252 ha introdotto la Definizione Agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione nell’arco temporale dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo e/o insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
  • I carichi inerenti le casse/enti previdenziali di diritto privato quali: CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense. ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. CNPR – Cassa Ragionieri. ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari. INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): 

  • i carichi affidati all’Agenzia della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che  non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Tale misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo della norma, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Saranno invece cancellate le somme a titolo di interessi, sanzioni, more e aggi. In seguito all’adesione e all’invio della pratica di “Defizione Agevolata con Rottamazione-quater” sarà possibile pagare l’intero importo definito in modo agevolato e in un numero massimo di: 18 RATE TRIMESTRALI.

I nostri uffici forniranno tutta l’assistenza e le informazioni necessarie per l’elaborazione e la trasmissione della richiesta di “Definizione Agevolata – Rottamazione-quater). Nello specifico si ricorda che la scadenza per l’invio delle succitate richieste è stato prorogato al 30 Giugno 2023.

(fonte: www.agenziaentrateriscossione.gov.it)

Modello 730/2023 redditi 2022

I nostri uffici sono operativi per la raccolta della documentazione necessaria all’elaborazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2023 redditi 2022.

Pertanto potete tranquillamente venire in sede e consegnare la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre abbiamo attivato anche i seguenti servizi alternativi di prenotazione e/o trasmissione della documentazione:

  • Servizio prenotazione accesso, alle nostre sedi, così da permettere la consegna della documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione dei redditi evitando attese.
  • Servizio invio della documentazione a mezzo mail: caafconfagricoltura@libero.it (previo contatto telefonico). Nella mail dovrete sempre indicare i vostri dati anagrafici e recapiti telefonici. La documentazione dovrà essere inviata in modo chiaro e leggibile in formato pdf.
  • Servizio invio della documentazione a mezzo: WhatsApp numero 3381441778. La documentazione dovrà essere inviata in modo chiaro e leggibile possibilmente in formato pdf o, in alternativa, in formato fotografico jpg (non consigliato). Nel messaggio WhatsApp indicate sempre i vostri dati anagrafici ed eventuali altri contatti.
  • Servizio spedizione della documentazione a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Caaf Confagricoltura – Via Parrocchia 43 – 80030 – Scisciano (Na). Nel plico dovrete sempre indicare i vostri dati anagrafici e recapiti telefonici.

Vi ricordiamo di portare sempre con voi, o trasmettere, a corredo di tutta la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi 730/2023 redditi 2022, anche una fotocopia del documento di riconoscimento valido del dichiarante e/o del coniuge (in caso di dichiarazione congiunta).

N.b.: i mandati per il conferimento dell’incarico professionale e della delega andranno sempre firmati, in originale, presso le nostre sedi.

Scadenza fissata al 2 Ottobre 2023.

SUCCESSIONI EREDITARIE

In caso di decesso di un contribuente la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Devono presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato),
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,
  • gli amministratori dell’eredità,
  • i curatori delle eredità giacenti,
  • gli esecutori testamentari,
  • trustee.

Attraverso la nostra struttura potrai trovare assistenza nella compilazione della successione ereditaria. Nello specifico ci occuperemo di:

  • redigere la successione individuando le relative quote ereditarie spettanti,
  • calcolare le imposte di successione,
  • trasmettere la successione all’Agenzia delle Entrate,
  • provvedere alle volture catastali (catasto terreni e fabbricati) di tutti i cespiti oggetto di successione.

Disoccupazione Agricola

La disoccupazione agricola è una prestazione assistenziale i cui beneficiari sono i lavoratori agricoli dipendenti: operai o salariati agricoli con contratto a tempo determinato o indeterminato che lavorano solo per una parte dell’anno.

Per richiederla bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per il 2022, o contratto a tempo indeterminato per parte del 2022;
  • almeno due anni di anzianità contributiva nel settore dell’agricoltura;
  • almeno 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio.

Grazie alla disoccupazione agricola, entro il limite massimo di 365 giornate annue, vengono coperte un numero di giornate pari a quelle lavorate, da cui vanno detratte quelle di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di lavoro in proprio, quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità infortunio, etc.) e quelle non indennizzabili (es: espatrio definitivo, etc.).

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per massimo di 150 giornate) e del 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato.

La richiesta della disoccupazione agricola 2023, pena la decadenza dal diritto, va presentata attraverso le nostre strutture entro il 31 marzo 2023.