Categoria: Avvisi

Bonus 150 euro “una tantum”

nuovo bonus “una tantum” pari a 150 euro istituito dal  DL Aiuti ter approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso GU 23/09/2022 DL144/2022.

Soggetti coinvolti:

LAVORATORI DIPENDENTI (ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro domestico) aventi  una retribuzione lorda relativa al mese di novembre 2022 non eccedente  l’importo di 1.538 euro. Sarà riconosciuta, previa autocertificazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche, di non averlo ricevuto da altro datore di lavoro e di non essere possessore di reddito di cittadinanza. L’indennità  è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia  interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS come congedi, ferie e malattie.

PENSIONATI titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il giorno 1 Ottobre 2022. Sarà riconosciuto dall’INPS, nel mese di Novembre 2022 e in modo completamente automatico qualora il pensionato sia titolare di reddito personale assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Il bonus da 150 euro sarà corrisposto dall’ente, sulla base dei dati disponibili e pertanto soggetto a successiva verifica reddituale.

AUTONOMI E ALTRE CATEGORIE di cui ai commi 8-9-10-11-12-13-14-15-16 del succitato decreto:

  • lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro  del DL 50 2021 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto.
  • disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL percepita  nel mese di novembre 2022.
  • percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel corso del 2021.
  • titolari di  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data del 24.9.2022, iscritti alla Gestione separata,  non titolari di pensioni  e non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
  • dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data del 24.9.2022,  iscritti alla Gestione separata,  non titolari di pensioni e non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
  • collaboratori sportivi beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
  • lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati che hanno reddito derivante dai  suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
  • lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli        stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro. 
  • lavoratori autonomi,  privi dipartita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  (articolo 2222  del  codice civile). Per tali contratti deve risultare per  il  2021  l’accredito  di  almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data alla Gestione separata.
  • incaricati  alle  vendite  a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;  titolari di partita  IVA  attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata.
  • nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza ad eccezione di quelli in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti

Bonus 200 euro “una tantum”

Il decreto Aiuti DL 50/2022  ha introdotto un bonus “una tantum” da 200 euro.

PLATEA DEI SOGGETTI COINVOLTI:

  1. Lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori domestici.
  2. Beneficiari di NASpI e DIS-COLL.
  3. Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola.
  4. Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
  5. Lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità COVID-19.
  6. Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti.
  7. Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  8. Lavoratori autonomi privi di partita IVA.
  9. Incaricati alle vendite a domicilio.
  10. Nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.
  11. Lavoratori autonomi e professionisti .

MODALITA’ DI EROGAZIONE:

Il bonus  200 euro una tantum sarà erogato  

  • nella busta paga di Luglio ai lavoratori  dipendenti, senza bisogno di fare domanda ma con autocertificazione (scaricabile gratuitamente in coda alda fornire al datore di lavoro  con esclusione dei lavoratori domestici che lo percepiranno dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda.
  • nell’assegno pensionistico  di luglio/agosto  per i pensionati ( sia INPS che di altre gestioni)  sempre in forma automatica.

Per i lavoratori autonomi e professionisti,  per i percettori di Naspi o Dis-coll, e per titti i lavoratori con contratti “atipici” previsti dal DL 50/2022  l’erogazione slitterà in seguito in quanto si attendono specifiche istruzioni INPS.

MODULO DA CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO PER RICHIEDERE IL BONUS 200 euro:

Modello 730/2022 redditi 2021

I nostri uffici sono operativi per la raccolta della documentazione necessaria all’elaborazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2022 redditi 2021.

Vi informiamo che le nostre strutture sono regolarmente aperte al pubblico secondo l’orario in vigore tutto l’anno (anche in zona rossa ) e sono state opportunamente sanificate e strutturate in modo da consentire l’accesso a una persona alla volta, con ricezione protetta, nella massima sicurezza. Pertanto potete tranquillamente venire in sede e consegnare la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre abbiamo attivato anche i seguenti servizi alternativi di prenotazione e/o trasmissione della documentazione:

  • Servizio prenotazione accesso, alle nostre sedi, così da permettere la consegna della documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione dei redditi evitando attese.
  • Servizio invio della documentazione a mezzo mail: caafconfagricoltura@libero.it (previo contatto telefonico). Nella mail dovrete sempre indicare i vostri dati anagrafici e recapiti telefonici. La documentazione dovrà essere inviata in modo chiaro e leggibile in formato pdf.
  • Servizio invio della documentazione a mezzo: WhatsApp numero 3381441778. La documentazione dovrà essere inviata in modo chiaro e leggibile possibilmente in formato pdf o, in alternativa, in formato fotografico jpg (non consigliato). Nel messaggio WhatsApp indicate sempre i vostri dati anagrafici ed eventuali altri contatti.
  • Servizio spedizione della documentazione a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Caaf Confagricoltura – Via Parrocchia 43 – 80030 – Scisciano (Na). Nel plico dovrete sempre indicare i vostri dati anagrafici e recapiti telefonici.

Vi ricordiamo di portare sempre con voi, o trasmettere, a corredo di tutta la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi 730/2022 redditi 2021, anche una fotocopia del documento di riconoscimento valido del dichiarante e/o del coniuge (in caso di dichiarazione congiunta).

Assegno Unico Universale

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno Unico Universale. Tale prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire il tradizionale ANF percepito in busta paga e le detrazioni.

L’Assegno unico universale è erogato a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia, indipendentemente se svolgono o meno attività lavorativa di tipo subordinata o autonoma. E’ riconosciuto per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

Una prestazione di grosso impatto sociale che assorbe numerose (forse troppe) prestazioni fino ad ora in essere.

Le nostre strutture sono operative già da subito per l’inoltro della domanda di Assegno Unico Universale, fornendo consulenze specifiche e assistenza.

LE PRESTAZIONI ASSORBITE

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Non c’è possibilità di scelta tra il vecchio e il “nuovo” assegno familiare, pertanto anche i numerosi nuclei familiari che saranno di fatto svantaggiati da tale riforma non potranno di fatto optare. Una grossa tegola che ancora una volta colpisce quelle categorie di cittadini che attraverso il lavoro, il sacrificio e il risparmio contribuiscono costantemente alla crescita del Paese

TEMPI DI PRESENTAZIONE

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2022. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per tutte le domande presentate tra il 01 Marzo 2022 e il 30 Giugno 2022 saranno corrisposti gli arretrati a far data da Marzo 2022. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza e la domanda potrà essere trasmessa solo a nascita avvenuta.

L’IMPORTANZA DEL MODELLO ISEE E L’INFLUENZA SUGLI IMPORTI

L’importo dell’Assegno Unico Universale, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF , è determinato secondo il valore ISEE. Maggiore sarà tale valore e minore sarà l’importo dell’Assegno Unico Universale corrisposto. Nel caso non si voglia presentare alcun modello ISEE, sarà corrisposto l’importo minimo, salvo poi eventualmente ragguagliarlo in caso di successiva presentazione

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’Assegno Unico Universale è erogato direttamente dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni che devono sussistere dal momento di presentazione della domanda e perdurare durante tutto l’arco temporale della durata del beneficio, ovvero essere iscritti:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
  • Essere disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego.
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni succitate.

COMPATIBILITA’ CON REDDITO DI CITTADINANZA

L’Assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno Unico Universale sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:

conto corrente bancario;

conto corrente postale;

carta prepagata dotata di codice IBAN;

libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

QUOTA FISSA E MAGGIORAZIONI PREVISTE

E prevista una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei con figli successivi al secondo, madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;

TABELLE IMPORTI E CIRCOLARE INPS DI RIFERIMENTO

FAQ INPS E ASPETTI PARTICOLARI

Collegamento a Faq Inps e aspetti particolari

Reddito di Cittadinanza RDC_Com Esteso 2022

Coloro i quali hanno fatto richiesta di reddito di cittadinanza nell’anno 2021 e hanno trovato impiego nello stesso anno, dovevano fare la comunicazione tramite modello RDC_COM esteso del reddito da conseguirsi nell’intero anno 2021.

Oggi, che siamo nel 2022, tutti quei soggetti che hanno trovato impiego nel 2021 o che troveranno impiego nel 2022, dovranno fare comunicazione tramite modello RDC_COM esteso comunicando il reddito da conseguirsi nell’anno 2022

Esempio 1: Un soggetto ha trovato impiego a tempo determinato il 01/09/2021 fino al 31/05/2022.

Nel 2021 doveva fare RDC-COM esteso comunicando il reddito dei 4 mesi del 2021.

Oggi 2022 deve fare comunicazione del reddito da conseguirsi nei 5 mesi del 2022.

Esempio 2: Un soggetto ha trovato impiego a tempo indeterminato il 01/09/2021.

Nel 2021 doveva fare RDC-COM esteso comunicando il reddito dei 4 mesi del 2021.

Oggi 2022 deve fare comunicazione del reddito da conseguirsi nei 12 mesi del 2022.

Esempio 3: Un soggetto ha trovato impiego a tempo determinato o indeterminato nel corso dell’anno 2022. Tale soggetto dovrà fare comunicazione, tramite modello RDC_COM esteso, del reddito da conseguirsi nell’anno 2022.

Bonus prima casa giovani under 36 anni.

Questo bonus introdotto dal decreto Sostegni bis permette ai giovani con età fino a 36 anni di non pagare le imposte sull’acquisto della prima casa.

BENEFICIARI:

Il bonus prima casa under trentasei spetta a chi non ha ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui viene fatto il rogito e ha un Isee massimo di 40.000 euro. Se il trentaseiesimo anno di età viene compiuto nello stesso anno del rogito non si potrà avere diritto all’agevolazione. L’Isee da utilizzare dovrà essere in corso di validità all’atto del rogito, pertanto dovrà essere richiesto necessariamente prima e i suoi estremi andranno indicati anche nell’atto di compravendita.

A questi requisiti si dovranno aggiungere quelli fondamentali di legge, necessari a poter usufruire delle cosiddette “agevolazioni prima casa”. 

Se uno solo degli acquirenti ha meno di 36 anni, solo lui può usare il bonus under 36 per la quota di sua spettanza, l’altro acquirente o gli altri acquirenti utilizzano i benefici prima casa se ne hanno i requisiti e in caso contrario devono versare le imposte dovute in misura piena.

IMPORTO DEL BONUS:

Fermo restando i requisiti di cui sopra, in sede di acquisto della prima casa il giovane under 36 (acquirente):

  • se compra da privato non deve versare l’imposta di registro del 2% calcolata sul valore catastale così come le imposte ipotecarie e catastali.
  • se compra da un’impresa e quindi deve versare l’Iva al 4% sul prezzo d’acquisto, ottiene un credito d’imposta di pari importo che può recuperare tramite la dichiarazione dei redditi oppure usarlo in compensazione. Anche in questo caso non sono dovute le imposte di registro, quelle ipotecarie e quelle catastali.

IMMOBILI AGEVOLABILI:

Si può accedere al bonus under 36 per l’acquisto di case che rientrano nelle agevolazioni prima casa, pertanto sono esclusi gli immobili di lusso (accatastati come A1, A8 o A9). Sono esclusi gli immobili ricevuti a titolo di donazioni o successioni. Sono invece ammessi gli acquisti avvenuti tramite asta giudiziale. In caso di acquisto di pertinenze dell’ abitazione principale come box o cantine, anche con atto successivo, si potrà usufruire ugualmente del bonus under 36.

Non sono previste agevolazioni per la registrazione del contratto preliminare d’acquisto, dove si dovrà versare ugualmente l’imposta di registro. Si avrà diritto però al rimborso della stessa una volta che si stipulerà il contratto definitivo d’acquisto. Per ottenere il rimborso occorrerà presentare apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro tre anni dalla stipula del contratto di compravendita finale. Non saranno rimborsabili le imposte pagate in misura fissa in sede di registrazione del preliminare.

AGEVOLAZIONE IMPOSTA SUL MUTUO UNDER 36 ANNI:

Se per l’acquisto della casa per cui si usufruisce del bonus under 36 si stipula il mutuo, non è dovuta l’imposta sostitutiva in sede di erogazione del mutuo.

Bonus TV per tutti e senza ISEE

L’agevolazione consiste in uno sconto del 20 per cento sul prezzo del nuovo apparecchio, fino a un massimo di 100 euro. Il contributo è accessibile una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal codice fiscale nel limite delle risorse stanziate.

Contemporaneamente resta in vigore il vecchio bonus tv legato all’ISEE. Sarà pertanto possibile ottenere entrambi i benefici ma in misura ridotta così come specificato dall’ all’articolo 1 del Decreto MISE:

“Il contributo è cumulabile con quello di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, per l’acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, ferme restando le previsioni del sopracitato decreto, a far data dall’ entrata in vigore del presente decreto, è ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore”.

Per ottenere il beneficio basterà compilare Il modulo pdf di cui sopra e consegnarlo direttamente al rivenditore. Si tratterà pertanto di una autodichiarazione dei requisiti e delle condizioni richieste. Per poter ottenere lo sconto fino a un massimo di 100 euro:

  • il televisore da rottamare deve essere stato acquistato prima del 22 dicembre 2018;
  • la vecchia tv deve essere consegnata al rivenditore dove si acquista il nuovo apparecchio oppure al centro comunale di raccolta RAEE;
  • il beneficiario deve essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Per ottenere il bonus TV 2021, il documento deve essere controfirmato dal rivenditore, o da un addetto del centro di raccolta, e consegnato nel momento in cui si procede col nuovo acquisto.

Al modulo devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia di un documento di identità valido;
  • codice fiscale dell’acquirente.

Reddito di Emergenza 2021

Tre ulteriori mensilità di Reddito di Emergenza per marzo, aprile e maggio 2021  per le famiglie in difficoltà economica; esteso il beneficio anche per ex beneficiari di NASPI e DISCOLL. E’ quanto prevede il nuovo REM 2021 previsto dal Decreto Sostegni.

REQUISITI:

L’articolo  12  del  Dl Sostegni assegna 3 ulteriori mensilità di reddito di emergenza a:

1 –  famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio  n. 34 2020, che sono:

  • valore del reddito familiare, nel mese di febbraio  2021, inferiore alla  soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. 
  • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020,  inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
  • valore ISEE inferiore ad euro 15.000.

2 – In alternativa ai requisiti sopraccitati il Decreto Sostegni concede le nuove mensilità  ai  lavoratori disoccupati che:

  • abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione   Naspi e Discoll  tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021  e 
  • abbiano un ISEE inferiore a 30.000 euro.

Restano valide le incompatibilità già previste e descritte nel punto

IMPORTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Il reddito di emergenza è pari , come minimo, a 400 euro,  importo che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base ai componenti del nucleo familiare fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1 come esplicato nella tabella sottostante:

NUCLEO FAMILIAREMOLTIPLICATOREIMPORTO
1 componente adulto1400
2 componenti adulti1,4560
2 adulti e 1 minore1,6640
2 adulti e 2 minori1,8720
3 adulti e 2 minori2,0800
2 adulti 2 minori 1 disabile2,1840

Va aggiunto anche, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto l’importo di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione . 

Il pagamento del Reddito di emergenza può avvenire attraverso diverse modalità:

  • bonifico bancario o postale;
  • accredito su libretto postale;
  • bonifico domiciliato: pagamento in contanti presso lo sportello di Poste Italiane.

COMPATIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’:

Il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici  istituiti per far fronte alla crisi da covid 19, e neppure le nuove indennità da 1200 euro che sono state contestualmente introdotte dal Decreto Sostegni.

Il REM NON è  neppure compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo di 400 euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare) tranne  i contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
  • essere percettori di reddito di cittadinanza.

COME E QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE:

Le domande si potranno trasmettere a partire da mercoledì 07 Aprile 2021 e scadranno in data 30 Aprile 2021.

La domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come  richiedente  in nome e per conto di tutto il nucleo. 

ATTENZIONE: E’ necessario che alla data di presentazione della domanda sia stato presentato un modello ISEE ordinario e/o ISEE corrente regolarmente validi.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AI NOSTRI UFFICI:

  • Fotocopia del documento d’identità del soggetto che presenta la domanda.
  • Modello ISEE in corso di validità.
  • IBAN intestato al soggetto che presenta la domanda.

Modello 730/2021 redditi 2020

I nostri uffici sono operativi per la raccolta della documentazione necessaria all’elaborazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2021 redditi 2020.

Vi informiamo che le nostre strutture sono regolarmente aperte (anche in zona rossa ) e sono state opportunamente sanificate e strutturate in modo da consentire l’accesso a una persona alla volta, con ricezione protetta, nella massima sicurezza. Pertanto potete tranquillamente venire in sede e consegnare la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre abbiamo attivato anche i seguenti servizi alternativi di prenotazione e/o trasmissione della documentazione:

  • Servizio prenotazione accesso, alle nostre sedi, così da permettere la consegna della documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione dei redditi evitando attese.
  • Servizio invio della documentazione a mezzo mail: caafconfagricoltura@libero.it (previo contatto telefonico). Nella mail dovrete sempre indicare i vostri dati anagrafici e recapiti telefonici. La documentazione dovrà essere inviata in modo chiaro e leggibile in formato pdf.
  • Servizio invio della documentazione a mezzo: WhatsApp al numero 3381441778. La documentazione dovrà essere inviata in modo chiaro e leggibile possibilmente in formato pdf o, in alternativa, in formato fotografico jpg (non consigliato). Nel messaggio WhatsApp indicate sempre i vostri dati anagrafici ed eventuali altri contatti.
  • Servizio spedizione della documentazione a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Caaf Confagricoltura – Via Parrocchia 43 – 80030 – Scisciano (Na). Nel plico dovrete sempre indicare i vostri dati anagrafici e recapiti telefonici.

Vi ricordiamo di portare sempre con voi, o trasmettere, a corredo di tutta la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi 730/2021 redditi 2020, anche una fotocopia del documento di riconoscimento valido del dichiarante e/o del coniuge (in caso di dichiarazione congiunta).

Isee Corrente 2021


Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata una delle seguenti condizioni in variazione, avvenuta successivamente al 01 gennaio 2019:

A) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa. Un componente del nucleo per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

B) Lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti attualmente non occupato, e che possa dimostrare di essere stato occupato per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro. Lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU Corrente, che abbia cessato la propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi

C) Rilevanti variazioni del reddito complessivo ovvero variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario.

Non è mai possibile effettuare ISEE corrente in presenza di variazioni della situazione patrimoniale

Il Modello ISEE corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e  indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.

Documentazione da consegnare per l’elaborazione del modello ISEE corrente:

–    l’ISEE ordinario

–    certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (unilav del licenziamento, ricevuta di dimissione, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)

–    indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’ Isee corrente (buste paga,certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Assegni Familiari etc etc). Copie estratti conto dove sono state accreditate le somme.

Non sono possibili autocertificazioni