Categoria: Avvisi

Pensione Integrativa (Previdenza Complementare)

Da oggi presso i nostri uffici di Scisciano (Na) e Marigliano (Na) potrai pianificare e sottoscrivere direttamente in sede la tua pensione complementare.

Data la nostra competenza in materia fiscale e previdenziale abbiamo deciso di offrire al cliente questo ulteriore servizio. La sottoscrizione di una polizza pensionistica integrativa è divenuta ormai indispensabile sia a garanzia di un futuro più sereno (vista l’esiguità della pensione pubblica); sia in termini di risparmio fiscale immediato essendo, di fatto, integralmente deducibile dal reddito nella misura massima di euro 5164,57 annui.

Possiamo, previa analisi reddituale e previdenziale del cliente, comporre un piano previdenziale personalizzato sia in base alle esigenze di risparmio fiscale sia in base alle esigenze di rendita pensionistica futura.

Grazie alla polizza a versamento libero e volontario, possiamo consigliarvi QUANDO / SE / e QUANTO versare annualmente o in un determinato periodo dell’anno. Questo consentirà di massimizzare il risparmio fiscale e accrescere la vostra rendita pensionistica.

Minimo sforzo economico – Massimo rendimento

Il prodotto da noi offerto è :

  • INTEGRALMENTE GARANTITO DALLO STATO.
  • INTERAMENTE DEDUCIBILE DAL REDDITO nella misura massimo di euro 5164,57 annui
  • A VERSAMENTO LIBERO E VOLONTARIO oppure A VERSAMENTO PROGRAMMATO.

La consulenza è totalmente gratuita in tutte le sue fasi, ovvero dal momento della valutazione fiscale e previdenziale fino alla sottoscrizione della polizza.

Bonus edilizi 110% (ecobonus)

Presso le nostre sedi è possibile conoscere informazioni e procedure per l’ottenimento dei “Bonus Edilizi 110%”

Attraverso un network di professionisti e aziende possiamo accompagnarti durante tutte le fasi della pratica di ecobonus, per mezzo della quale potrai ottenere bonus fino al 110% della spesa.

Scegli di affidarti a Professionisti:

  • Gestione integrale della pratica
  • Nessun costo per le opere da realizzare
  • Studio di fattibilità con esiti rapidi

Rivolgiti alle nostre sedi di:

Scisciano (Na) – Via Parrocchia 43 – 0815198117 – 3381441778

Marigliano (Na) – Via Napoli 12 – 08119668905 – 3381441778

Saldo IMU 2020 scadenza al 16/12/2020 – (Categorie Esenzioni Covid-19)

Si conferma la scadenza del 16/12/2020 per il pagamento dell’IMU gravante sulle seconde case, altri fabbricati e sui terreni.

Il governo, con il decreto Ristoro, ha introdotto alcune categorie di esenzioni dal pagamento del saldo IMU.

Testualmente dispone che:

  • Fermo restando le disposizioni dell’art.78 del decreto legge 14-agosto 2020 (..), in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenzein cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.

In altre parole, beneficiano dell’esonero i proprietari degli immobili e delle relative pertinenze impiegate nello svolgimento delle attività indicate all’allegato 1 del D.L. n. 137/2020. A tal fine è necessario, altresì, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Attenzione quindi: non si tratta di una misura generalizzata, ma riguarda solo i casi e le attività individuate dal Governo.

In particolare, l’art. 78 del “Decreto Rilancio” ha prevista l’esenzione per gli immobili:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • appartenenti alla categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Bonus mobilità (biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e segway).

Il buono mobilità può essere fruito tramite domanda on-line accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente ovvero cliccando sul seguente link. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). 

Il buono mobilità può essere richiesto una sola volta e per l’acquisto di un solo bene o servizio tra quelli di seguito elencati::

  • biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
  • handbike nuove o usate;
  • veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es.  monopattini, hoverboard, segway);
  • servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. 

I buoni di spesa devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento.

Il Programma buono mobilità (art. 2 comma 1 del DL Clima così come modificato dal DL Rilancio) prevede:

  • per il 2020 l’erogazione di buoni mobilità per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, senza provvedere ad alcuna rottamazione di veicoli vetusti;
  • a partire dal 1 gennaio 2021 l’erogazione di buoni mobilità a fronte della rottamazione di veicoli vetusti; i buoni mobilità potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2024.

Reddito di Cittadinanza (Rinnovo ulteriori 18 mesi)

Da ottobre migliaia di percettori del Reddito di cittadinanza non riceveranno l’assegno mensile: a fine settembre, infatti, scade per i primi beneficiari (coloro i quali hanno presentato la richiesta nel Marzo 2019) il termine di 18 mesi in cui hanno avuto diritto al sostegno economico.
Scaduti i 18 mesi, i beneficiari potranno presentare la domanda di rinnovo solo se ancora in possesso dei requisiti economici e reddituali richiesti: in tal caso continueranno a percepire il sussidio per ulteriori 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione della somma per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. 

Per esempio, chi ha iniziato a percepire il Reddito di Cittadinanza dal 1° Aprile2019 (prima decorrenza utile per i soggetti che hanno presentato la richiesta nel mese di Marzo 2019) a settembre 2020 riceverà l’ultimo accredito e nel mese di ottobre, nella permanenza dei requisiti, potrà presentare la domanda di rinnovo.  

I requisiti per rinnovare la domanda:
 Essere cittadini italiani, europei o soggiornanti di lungo periodo, a condizione che risiedano in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in via continuativa;
 essere in possesso di un ISEE 2020 del nucleo familiare inferiore a 9.600 €;
 avere un patrimonio immobiliare, cioè terreni e fabbricati, non superiore a 30.000 €, esclusa la prima casa di abitazione;
– avere un patrimonio mobiliare, ovvero il denaro depositato sul conto corrente bancario o postale, o investito in titoli ed obbligazioni, non superiore a 6.000 €, aumentato di 2.000 € per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 €. Questi massimali vengono ulteriormente incrementati di 5.000 € per ogni componente con disabilità.
– nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi 6 mesi. 

L’importo del Reddito di Cittadinanza è composto da due voci:
1) l’integrazione del reddito che può raggiungere un massimo di 500 € mensili, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
2) un contributo per il pagamento del canone di locazione pari ad un massimo di 280 €, per un totale di 780 € al mese. 

Questi importi vengono ridotti, per differenza, in presenza di redditi di qualsiasi natura. 

Gli obblighi previsti dalla normativa rimangono inalterati, come quello di partecipare agli incontri o ai corsi di riqualificazione professionale nati per il reinserimento nel mercato del lavoro.
Ciò che invece cambia sono le norme sull’accettazione dell’offerta di lavoro congrua. Infatti se nei primi 12 mesi di fruizione del sussidio l’offerta di lavoro era considerata congrua entro i 100 km da casa, e dai 12 ai 18 mesi entro i 250 km, con il secondo periodo di fruizione del Rdc l’offerta viene invece considerata congrua se viene fatta su tutto il territorio italiano, anche se si tratta di prima offerta.
Se nel nucleo sono presenti persone con disabilità, la distanza non potrà eccedere i 100 km dalla residenza. Se nel nucleo invece sono presenti minori, non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo.
La decadenza del Reddito di Cittadinanza invece viene già applicata al primo rifiuto dell’offerta di lavoro congrua.  

Il primo passo
Per poter inoltrare la domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione ISEE 2020 di tipo ordinario o corrente.

Esempio da tenere conto in fase di rinnovo:

Domanda RDCPrima ricarca della cartaUltima ricarica (18esima)Domanda di rinovoRiattivazione Rdc
marzo 2019aprile 2019settembre 2020ottobre 2020novembre 2020
aprile 2019maggio 2019ottobre 2020novembre 2020dicembre 2020
maggio 2019giugno 2019novembre 2020dicembre 2020gennaio 2021

È previsto un mese di sospensione dell’erogazione del beneficio: presentando la richiesta di rinnovo nel mese di ottobre, in caso di accettazione da parte dell’INPS, riceverà il beneficio nel mese di novembre.

Chi invece percepisce la Pensione di cittadinanza (nuclei familiari i cui componenti hanno più di 67 anni) non deve fare nulla, il rinnovo avviene in automatico senza nessuna sospensione.

Bonus TV – Decoder di nuova generazione.

IN COSA CONSISTE:

Il “Bonus TV”, con valore fino a 50 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.

Il “Bonus TV” sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate.


REQUISITI PER RICHIEDERLO:

Il “Bonus TV” è disponibile per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

RISORSE DISPONIBILI:

Lo stanziamento complessivo previsto, per l’intero periodo 2019-2022, è di circa 150 milioni di euro.

MODALITA’ DI ACCESSO AL BONUS PER I CITTADINI:

Il bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine dovranno dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.) .

MODULISTICA DA COMPILARE E CONSEGNARE AL RIVENDITORE:

Proroga Naspi e Dis-coll terminate nei mesi di Maggio e Giugno 2020

1. PROROGA DELLE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL (Circolare INPS 111/29.09.2020)

L’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone altresì che la suddetta proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è subordinata alla presenza delle condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, anche decreto Rilancio Italia). Pertanto, in ragione di tale previsione, per l’accesso alla proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL il percettore non deve essere beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, anche decreto Cura Italia);
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

In analogia a quanto disposto dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia – che ha espressamente previsto che la proroga NASpI e DIS-COLL è incompatibile con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia – anche le indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020 a favore di alcune categorie di lavoratori, nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono incompatibili, unitamente alle indennità di cui all’elenco sopra riportato, con la proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, di cui al citato articolo 5 del decreto in argomento.

Per quanto sopra, i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, nonché delle indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione. Le esclusioni in argomento saranno controllate centralmente e non costituiranno esame istruttorio a carico delle Strutture territoriali.

La disposizione di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, inoltre, prevede espressamente che la proroga delle citate indennità di disoccupazione è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL introdotta dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Si precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Inoltre, qualora il beneficiario delle richiamate indennità di disoccupazione, la cui durata – “ordinaria” o a seguito della proroga di due mesi introdotta dall’articolo 92 del citato decreto Rilancio Italia – termina nel predetto arco temporale 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda di certificazione ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci), il riconoscimento della proroga in esame è sospeso; l’interessato, entro il 31 ottobre 2020,potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232 del 2016. La manifestazione di volontà di avvalersi della proroga della NASpI deve intendersi come accettazione degli effetti che ne derivano.

Nel richiamare quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 49/2020, al paragrafo 7 della circolare n. 67/2020, al paragrafo 7 della circolare n. 80/2020 e al paragrafo 5 della circolare n. 94/2020, si conferma invece che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 di cui ai richiamati articoli del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020 solo per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione, come determinato in attuazione dell’articolo 5 (durata della NASpI) e dell’articolo 15, comma 6 (durata della DIS-COLL), del D.lgs n. 22 del 2015.

Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa – si precisa che anche per le ulteriori due mensilità aggiuntive erogate in attuazione del richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

La proroga della indennità di cui al richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.lgs 4 marzo 2020, n. 22, e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E ACCESSO ALL’INDENNITÀ NASPI

L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone – per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020 – la preclusione dell’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, e prevede altresì che rimangono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Il comma 2 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone – ferme le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 14 – che è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevedendo altresì che restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Il successivo comma 3 dell’articolo 14 in argomento dispone che le preclusioni e le sospensioni di cui ai sopra richiamati commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

La disposizione in argomento, infine, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 22 del 2015.

A tale ultimo riguardo, si fa presente che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

3.ISTRUZIONI CONTABILI E FISCALI

Per le rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, per le indennità NASpI e DIS-COLL, prorogate per ulteriori 2 mesi dall’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, oggetto del paragrafo 1 della presente circolare, si confermano le istruzioni contabili contenute nella circolare n. 76 del 23 giugno 2020, i cui conti verranno opportunamente ridenominati.

Le indennità NASpI e DIS-COLL in commento, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e, pertanto, sono assoggettate ad imposizione ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la certificazione fiscale (mod. CU).

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale

Aumento pensioni Invalidità Civile 100% e/o Inabilità Lavorativa totale.

Come ottenere la maggiorazione:

Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto l’aumento viene riconosciuto d’ufficio da INPS. Non devono presentare alcuna domanda.

I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda.

Chi ha diritto all’aumento e chi rimane escluso:

  • hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni;
  • l’incremento consente di arrivare ad una erogazione complessiva pari a euro 651,51, per tredici mensilità.
  • l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili;
  • l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 341,34 euro mensili;
  • il limite di reddito personale di riferimento per il pensionato solo è euro 8.469,63;
  • il limite di reddito coniugale di riferimento per il pensionato sposato è euro 14.447,42

Gli incrementi indicati sono “al massimo”: significa che diventano più bassi man mano che il reddito aumenta fino ad azzerarsi quando si superano i limiti reddituali. Può quindi accadere che anche un minimo introito incida negativamente sull’ammontare dell’incremento.

Rimangono esclusi dall’incremento:

  • gli invalidi civili parziali;
  • gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione; perché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
  • i minori invalidi, ciechi o sordi che siano.

Redditi da considerare:

Ai fini del calcolo dei redditi non sono conteggiati il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, l’indennizzo, ai soggetti danneggiati da vaccinazione o trasfusione (legge 210).

Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), sono conteggiate anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità (escluse, come detto, le indennità) e praticamente tutti i redditi anche se esenti da IRPEF

Se il pensionato è solo viene rilevato esclusivamente il reddito personale.
Se il pensionato è sposato anche quello del coniuge. Se il pensinato vive in famiglia ma non è coniugato il reddito da considerare è solo il suo.

Testo integrale della Circolare INPS 107/20

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni, Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità, Civile, Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione – 23 settembre 2020. n. 107

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020”

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.

Premessa

La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

1. Diritto alla maggiorazione per le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità). Importi e limiti di reddito

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Requisiti anagrafici

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

Requisiti reddituali

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

– redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;

– redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

2. Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222

In forza dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.

2.1 Domanda

Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda, gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.

2.2 Decorrenza

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Con riferimento agli aspetti non disciplinati con la presente circolare si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati dall’Istituto in materia, ove compatibili.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

Reddito di Emergenza (REM) – Bonus Domestici – Bonus Vacanze. Tutti i provvedimenti contenuti nel “Decreto Rilancio”.

REDDITO DI EMERGENZA – REM + REM2 + REM3 (ULTERIORI 2 MENSILITA’ ovvero Novembre e Dicembre)

Requisiti per poter accedere al REM:

  • residenza in Italia del richiedente;
  • un valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente inferiore a €15.000.
  • reddito familiare riferito al mese di aprile di importo inferiore  all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800 come indicato in tabella); per tale calcolo viene indicato di seguire il principio di cassa.
  • patrimonio mobiliare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a €10.000 per nucleo composto da una persona, tale soglia è incrementata di €5.000 per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di €20.000. Se nel nucleo è presente un disabile grave o non autosufficiente  la soglia è incrementata di €5.000.

Non si ha diritto al reddito di emergenza:

  • uno dei componenti del nucleo familiare ha percepito una delle indennità prevista dal decreto “Cura Italia”;
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza;
  • se pensionati ad eccezione di titolari di assegno ordinario di invalidità;
  • se detenuti o ricoverati in strutture di lunga degenza a totale carico dello Stato. In questi casi rimane il diritto ad accedere al beneficio per i rimanenti componenti del nucleo familiare ovvero non devono essere conteggiati sulla scala di equivalenza detenuti e/o ricoverati a totale;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Riportiamo di seguito le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica appartenenti alle seguenti categorie per i quali non è possibile ottenere il REM:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici.

Compatibilità con Disoccupazione NASPI e CASSA INTEGRAZIONE:

Il REM è compatibile con disoccupazione e cassa integrazione ma in questi casi bisognerà fare attenzione in presenza di:

  • NASPI: il reddito percepito deve essere conteggiato insieme agli altri redditi percepiti dalla famiglia, nel mese di aprile, al fine di verificare il requisito del reddito familiare;
  • CASSA INTEGRAZIONE: il reddito percepito ad aprile deve essere conteggiato con quelli del nucleo al fine di verificare il requisito del reddito familiare. Si ricorda che in caso di titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo, non si ha diritto alla prestazione.

Documenti da presentare e/o richiedere ai nostri uffici:

Prima di presentare la domanda è necessario essere in possesso del modello ISEE in corso di validità.

Nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia perso o ridotto la propria attività lavorativa, è possibile richiedere l’ISEE Corrente al fine di aggiornare il proprio calcolo ISEE con redditi riferiti all’ultimo periodo e non ai due anni precedenti così come previsto dall’ISEE ordinario.

Munirsi di IBAN bancario, postale o carta prepagata dotata di iban, in caso contrario sarà possibile optare per la modalità vaglia postale. 

Importo del REM:

L’importo minimo complessivo del bonus è pari a €800 (erogato in due quote da €400) per un nucleo familiare composto da una persona e può arrivare fino a €1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da €800). L’importo massimo del beneficio viene portato ad €1.680 (due quote mensili da €840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.

Ad esempio:

  • famiglia di 1 persona: importo complessivo €800 (due mensilità da €400);
  • famiglia di 2 persone maggiorenni: importo complessivo €1.120 (due mensilità da €560);
  • famiglia di 3 persone, due maggiorenni e un minorenne: €1.280 (due mensilità da €640);
  • famiglia di 4 persone, due maggiorenni e due minorenni: €1.440 (due mensilità da €720);
  • famiglia di 4 persone, tre maggiorenni e un minorenne: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);
  • famiglia di 5 persone, due maggiorenni e tre minorenni: importo massimo € 1.600 (due mensilità da €800);

Termini di presentazione del REM:

REM : Le domande andranno presentate entro il termine del 31 Luglio 2020.

REM 2 : Le domande andranno presentate entro il termine del 15 Ottobre 2020.

ATTENZIONE

Rifinanziato il REM 3 per due mensilità (Novembre e Dicembre). Nuovo termine di presentazione delle domande (dal 10/11/2020 al 30/11/2020). I requisiti di accesso restano invariati.

BONUS COLF, BADANTI, LAVORATORI DOMESTICI

E’ un contributo economico a favore di chi svolge il lavoro domestico, dunque prevalentemente colf e badanti, la cui attività lavorativa si è ridotta a causa degli effetti delle disposizioni nazionali per contenere la diffusione del contagio da covid-19. Questi soggetti erano stati esclusi dagli indennizzi per varie categorie di lavoratori introdotti dal decreto Cura Italia. Con il nuovo dl anche chi svolge queste tipologie di lavori avrà diritto ad una indennità una tantum, erogata dall’Inps, con un importo complessivo di 1.000 euro (ovvero l’equivalente di 500 euro per n°2 mensilità).

Possono richiedere il bonus i lavoratori domestici che:

  • hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore;
  • non sono conviventi con il datore di lavoro;
  • hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario complessivo di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19;
  • non percepiscono le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 del decreto Cura Italia (dl 17 marzo 2020, n. 18), ossia i bonus partite IVA, autonomi, lavoratori stagionali, agricoli e dello spettacolo e collaboratori coordinati e continuativi, e in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto;
  • non sono percettori della NASPI;
  • non beneficiano del Reddito di emergenza;
  • non sono titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • non hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

I percettori del Reddito di cittadinanza possono richiedere l’indennità per lavoratori domestici fino al raggiungimento della somma complessiva del bonus, se l’importo del Rdc è inferiore.

Durata:

Il bonus colf e badanti Inps previsto dal decreto Rilancio ha la durata di un bimestre, in quanto viene concesso per i mesi di aprile e maggio 2020.

Importo:

L’importo del bonus lavoratori domestici è pari a 500 euro al mese. L’indennità non concorre alla formazione del reddito, viene erogata in un’unica soluzione per il bimestre di riferimento. 

DECRETO RILANCIO

Ecco la Guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate con tutte le misure previste dal decreto.

Modello 730/2020 redditi 2019

I nostri uffici sono operativi per la raccolta della documentazione necessaria all’elaborazione della dichiarazione dei redditi Modello 730/2020 redditi 2019.

Si comunica che a partire dal 4 Maggio 2020 osserveremo l’orario di apertura al pubblico in vigore tutto l’anno. In tutti i casi garantiremo il distanziamento sociale e l’accesso alle nostre sedi sarà consentito solo munendosi di apposita mascherina protettiva. Le nostre strutture sono state tutte opportunamente sanificate; troverete gel igienizzante per le mani e guanti monouso. S’invita a rispettare la distanza di un metro anche all’esterno durante l’attesa del proprio turno.

Abbiamo attivato, inoltre, i seguenti servizi:

  • Servizio prenotazione accesso, alle nostre sedi, così da permettere la consegna della documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione dei redditi evitando attese.
  • Servizio invio della documentazione a mezzo mail: caafconfagricoltura@libero.it (previo contatto telefonico). Nella mail dovrete sempre indicare i vostri dati anagrafici e recapiti telefonici. La documentazione dovrà essere inviata in modo chiaro e leggibile in formato pdf.
  • Servizio invio della documentazione a mezzo: WhatsApp al numero 3381441778. La documentazione dovrà essere inviata in modo chiaro e leggibile possibilmente in formato pdf o, in alternativa, in formato fotografico jpg (non consigliato). Nel messaggio WhatsApp indicate sempre i vostri dati anagrafici ed eventuali altri contatti.
  • Servizio spedizione della documentazione a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Caaf Confagricoltura – Via Parrocchia 43 – 80030 – Scisciano (Na). Nel plico dovrete sempre indicare i vostri dati anagrafici e recapiti telefonici.

Vi ricordiamo di portare sempre con voi o trasmettere, a corredo di tutta la documentazione necessaria alla redazione della dichiarazione dei redditi 730/2020 redditi 2019, anche una fotocopia del documento di riconoscimento valido del dichiarante e/o del coniuge (in caso di dichiarazione congiunta).